Giurisprudenza e Prassi

IL MONTE ORE ANNUO STIMATO DALLA STAZIONE APPALTANTE E' UN PARAMETRO INDEROGABILE: LA RIDUZIONE ARBITRARIA DA PARTE DELL'OE INFICIA LA VERIFICA DI ANOMALIA (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È illegittima la verifica di anomalia che ometta di sanzionare lo scostamento dell'offerta dal monte ore minimo stabilito dal capitolato di gara, non potendo l'offerente modificare ad libitum tale parametro per giustificare la sostenibilità economica della propria proposta. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nel valutare se sottostime accertate del costo del lavoro siano assorbite da "riserve per imprevisti" o da utili d'impresa, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati.

"L’individuazione del monte ore contrattuale stimato dalla stazione appaltante costituisce parametro numerico di riferimento per lo svolgimento del giudizio di congruità dell’offerta [...] il monte ore non può che essere determinato in modo uguale per tutti i concorrenti nel suo ammontare e tale da essere noto a tutti, così che gli operatori economici interessati, nel rispetto della par condicio, siano posti nelle condizioni di poter formulare l’offerta" (Cons. Stato, Sez. V, n. 8990/2023). "Il giudice amministrativo può rilevare macroscopici vizi, travisamenti e difetti di istruttoria [...] ma non può sostituirsi alla stazione appaltante nella riedizione del giudizio di anomalia o comunque nella decisione sulla sostenibilità o meno dell’offerta".

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