NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER GIUSTIFICAZIONI SULL'ANOMALIA E PRINCIPIO DEL RISULTATO (110.2)
Nella verifica di anomalia dell'offerta, il superamento del termine di quindici giorni non vizia la procedura, non precludendo alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti nell'ottica di un corretto accertamento della congruità. Il principio del risultato funge da argine al formalismo espulsivo e non può essere invocato per fondare esclusioni atipiche.
«il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non è qualificato come perentorio, e per tale ragione – nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico – va reputato ordinatorio (la giurisprudenza, anche di questa Sezione è costante in tale senso: cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2026 n. 4666, e si vedano Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8107)».
«Dal principio del risultato, evidentemente, non possono essere tratte regole inesistenti [...] in contrasto proprio con l’invocato principio del risultato che non significa solo tempestività, bensì massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo».
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

