Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: clausole sociali
Al sussistere delle condizioni previste dall’art. 50 del Codice, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito trova applicazione la clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Le linee guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali, contengono le indicazioni sulle modalità di applicazione e di funzionamento della clausola sociale. Tra l’altro, con il comunicato del Presidente ANAC del 29 maggio 2019, dette linee guida sono state oggetto di chiarimenti, nello specifico riguardo a quanto contenuto nel paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13. L’ANAC precisa infatti che dette indicazioni debbano ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del bando tipo n. 2.
Ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle linee guida sono precisati i dati che la stazione appaltante deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta. E’ prevista, inoltre, la presentazione, da parte dell’offerente, di un progetto di assorbimento del personale impiegato.
Riguardo al progetto di assorbimento sono sorti alcuni dubbi interpretativi sulla sede fisica in cui inserirlo, per i motivi di seguito descritti:
- il paragrafo 3.5 delle linee guida prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento. Ciò farebbe pensare al suo inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa, poiché l’offerta tecnica ed economica non sono soccorribili, ma l’oggetto del progetto invece non sembrerebbe coerente con la collocazione nella fase amministrativa (tenuto anche conto che il paragrafo 3.5 prevede che il progetto debba essere allegato all’offerta, trovando collocazione nella fase tecnica o economica, non compatibili, però, con il soccorso istruttorio.
- l’inserimento nella documentazione tecnica fa sorgere il timore che possa essere di condizionamento o di ostacolo del processo valutativo.
Si è pensato ad una soluzione intermedia, ovvero prevedere l’inserimento del progetto di assorbimento nella fase economica e disciplinare che, al termine del procedimento di valutazione tecnica da parte della commissione in seduta riservata, lo svolgimento delle operazioni di gara avvenga nel modo seguente:
- in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
- verifica, in seduta stante, che tutti gli operatori ammessi a questa fase abbiano prodotto il progetto di assorbimento:
o in caso affermativo, la seduta prosegue con l’apertura delle offerte economiche e l’elaborazione della classifica finale
o in caso negativo, la seduta pubblica viene chiusa, si procede con l’attivazione del soccorso istruttorio come previsto dal paragrafo 3.5 delle linee guida assegnando un breve tempo per produrre il progetto di assorbimento, al termine del quale, in seduta pubblica si procede con l’apertura delle offerte economiche – e di tutta la documentazione afferente questa fase - degli operatori che hanno presentato il progetto (escludendo gli altri che non hanno provveduto) e con l’elaborazione della classifica finale
Consapevoli che il progetto viene a collocarsi “formalmente” nella fase economica, che non ammetterebbe soccorso, si chiede se è condivisibile procedere con questa modalità atipica che, a nostro avviso, non afferendo alla fase tecnica né, sostanzialmente, a quella economica, non espone al rischio di “inquinare” la valutazione tecnica che in quel momento è già definita - né quella economica, appunto, perché l’offerta economica non verrà aperta fino alla chiusura del sub procedimento relativo al soccorso
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Premessa La Regione Sardegna ha finanziato il programma plurifondo Lavoras in favore dei comuni della Sardegna con la finalità di creare occupazione per di occupati e disoccupate del territorio Regionale. I cantieri potranno essere attivati dai soggetti attuatori (comuni) sia in modalità diretta che indiretta (per tramite di cooperative sociali di tipo B). L'O.E. dovrà svolgere i servizi oggetto dell'appalto con riguardo alla finalità di inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio mantenendo la percentuale minima di lavoratori svantaggiati, indicati dall'art. 4 della Legge 381/1991, per tutto il periodo dell'appalto. L'O.E. è tenuto ad assumere i soggetti presenti nella graduatoria richiesta dall'Amministrazione Comunale al Centro per l'impiego e risultati idonei a seguito di apposita selezione effettuata dalla commissione del Comune. Quesito: Assunto che l'importo dell'affidamento è sottosoglia comunitaria, è consentito, tenuto conto delle clausole sociali, utilizzare la procedura di affidamento diretto, art. 50 comma 1 lett. b), eventualmente consultando vari operatori economici attraverso un confronto di preventivi mediante RDO, per tramite della piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, SardegnaCat, utilizzando il criterio del prezzo più basso, escludendo gli oneri del personale, per la parte dell'importo dell'affidamento "spese generali" unica voce soggetta a ribasso.
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In un appalto PNRR l'impresa aggiudicataria ha meno di 15 dipendenti quindi non soggetta alla normativa relativa alla parità di genere (salvo nuove assunzioni). L'impresa subappaltatrice invece ha 40 dipendenti, è soggetta alla trasmissione alla stazione appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale, la certificazione, ecc.?
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L'art. 57, comma 2-bis, del codice, si limita a prevedere che "L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunita generazionali e di genere (...)" senza specificare se i "meccanismi e strumenti premiali", previsti dall'all. II.3 siano applicabili esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, come espressamente previsto dall'art. 57 al primo comma con riferimento alle clausole sociali. Si chiede pertanto se i meccanismi e gli strumenti premiali previsti dall'all. II.3 siano applicabili esclusivamente agli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, analogamente a quanto espressamente previsto dall'art. 57 primo comma in merito alle clausole sociali oppure se le previsioni del cit. comma 2 - bis debbano ritenersi estese anche agli appalti di servizi di natura intellettuale e di forniture.
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Nel bando di gara per la gestione di asili nido comunali, pubblicato pochi giorni dopo l'approvazione del decreto correttivo, con riferimento alle clausole sociali di cui all'art. 57 e all. II.3, non è stato indicato di produrre in sede di gara né il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, né la dichiarazione di impegno di assunzione di una quota di personale femminile nonché giovanile necessaria all'esecuzione dell'appalto. Gli operatori economici partecipanti, salvo uno di essi, non hanno prodotto la sopra citata documentazione. A seguito di richiesta di chiarimenti, ex art.101c. 3, gli operatori economici inadempienti hanno confermato di non aver depositato, neppure nella busta dell'offerta, il rapporto sulla situazione del personale. Si chiede conferma di poter esperire il soccorso istruttorio, in fase di verifica amministrativa di gara, per sanare le carenze documentali sopra citate (come previsto dal bando tipo ANAC 1/2023 e relativa nota illustrativa) attraverso la richiesta di produzione del suddetto rapporto e della sopra citata dichiarazione di impegno di assunzione della quota minima (30%) sia di personale femminile che giovanile.
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In merito all'indicazione all'interno degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante del CCNL maggiormente rappresentativo, si chiede: in una gara con la presenza di una categoria scorporabile, alla luce di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, è corretto indicare il CCNL per la categoria scorporabile solo nel caso in cui tale categoria abbia una percentuale di incidenza di almeno il 30% oppure la stazione appaltante può autonomamente decidere di indicare il CCNL anche nel caso di categoria scorporabile inferiore al 30%?
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Il D.Lgs. 209/2024 ha riformulato l'art. 57 e ha introdotto il comma 2-bis che rimanda all'Allegato II.3, il quale stabilizza nel Codice quanto già previsto per gli affidamenti PNRR/PNC: A) in fase di offerta: 1) l'OE con più di 50 dipendenti deve presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale; 2) l'impegno ad assicurare in caso di affidamento almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile e giovanile. B) in fase di esecuzione: 1) entro 6 mesi l'affidatario deve presentare le certificazioni ex L. 68/99; 2) entro 6 mesi l'affidatario con meno o di 50 dipendenti ma + di 15 deve presentare una relazione di genere sulla situazione del personale. 3) i contratti prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi di cui ai punti A) 2), B) 1) e 2). In particolare, l'Allegato II. 3 prima del correttivo era legato all'art. 61 dedicato ai contratti riservati, adesso è stato invece ricondotto all'art. 57 (attraverso il comma 2-bis) applicabile a tutti gli affidamenti di contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale. Si chiede di chiarire se pertanto l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, commi da1 a 4 dell'Allegato II.3 debba ritenersi estesa a tutti gli appalti di lavori e servizi -tranne quelli di natura intellettuale- inserendo nei bandi, avvisi e inviti specifiche clausole di cui ai precedenti punti A e B.
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