Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: fideiussione
Nel caso di affidamento lavori ad un Consorzio, fermo il fatto che l'anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 deve essere corrisposta al Consorzio, la relativa polizza fidejussoria può essere predisposta e presentata dalle imprese esecutrici indicate dal Consorzio (invece che da questo), con il benestare del Consorzio stesso?
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Questa stazione appaltante ritiene che, nell'ambito delle procedure di affidamento, l'autentica notarile delle polizze fideiussorie possa costituire un'opzione alternativa rispetto ad altre modalità di presentazione della polizza. In particolare, nell'ambito del quadro legislativo venuto a delinearsi, si potrebbe lasciare alle aziende una triplice scelta: 1) documento informatico ai sensi dell'art. 1 lett. p) D. Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante. In tal caso, sarà sufficiente che alla polizza sia annessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 38, D.P.R 445/2000) del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante; 2) copia informatica di un documento analogico (scansione di un documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, co. 1 e 1 - bis e 2, D. Lgs. 82/2005. In tal caso, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri ad impegnare il concorrente (o l'aggiudicatario), la conformità del documento originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità apposta dal notaio o da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, co. 2, del D. Lgs. 82/2005); 3) duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis D. Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto. Si chiede, dunque, un parere sulla linea di azione prospettata.
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In relazione all'art. 106 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" il cui co. 3 recita:[...]la garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuite ai sensi dell'art. 8-ter co. 1 d.l. 135/2018 " e il cui co. 8 recita "[...] L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10% cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente", siamo a porvi i seguenti quesiti: 1) nel bando tipo aggiornato, l'operatore economico al par. 10, sembra poter alternativamente presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una delle piattaforme contemplate; l'alternativa è da mantenere anche nel caso in cui codesta stazione appaltante non è dotata di una piattaforma del tipo sopra citato? 2)La verifica telematica può esser svolta esclusivamente tramite piattaforme del tipo o sul sito internet dell'emittente oppure quanto previsto dal co. 3 deve essere interpretato anche ammettendo verifica tramite pec (delibera anac n. 606/2023 ancora valida)?
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