Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: og11
Abbiamo in pubblicazione un bando di lavori pubblici per un importo di cira euro 265.000,00 con unica categoria prevalente OS3. Un ditta con categoria OG11 può partecipare?
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In un appalto di lavori: categoria prevalente OG1; categoria scorporabile OS28 per l'11,556%; categoria scorporabile OS3 per il 10,986% E'possibile, se progettista concorda, inserire nel bando che categorie OS28 e OS3 equipollenti a categoria OG11?
Nel caso di gara mediante procedura aperta ( importo € 277.533,46) con le seguenti categorie:Prevalente OG11 class.I € 169.670,53 (61,135%)- Scorporabile (a qualificazione obbligatoria)OG1 class.I € 107.862,93 (38,865%), si chiede se un'impresa qualificata per la sola categoria prevalente, in alternativa alla costituzione di A.T.I. verticale, può subappaltare interamente i lavori della cat.scorporabile a impresa qualificata e ciò ai sensi dell'art. 74 c.2 del D.P.R. 554/99.
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Il R.U.P. deve rilasciare un Certificato Esecuzione Lavori richiesto oggi dall'aggiudicatario per delle lavorazioni che all'epoca (maggio 2005) della pubblicazione del bando prevedevono in alternativa alle categorie scorporabili o subappaltabili OS3, OS28, e OS30 (tutte in classifica I), l'ammissione di imprese qualificate nella categoria OG11 classifica III. Oggi, che il D.p.r. 207/2010 all'Art. 79. (Requisiti di ordine speciale) Comma 16 prevede che per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa debba dimostrare di possedere, per la categoria di opere specializzate OS3 almeno la percentuale del 40%, e almeno la percentuale del 70% per le altre due OS28 e OS30, come può il R.u.p. rilasciare il C.E.L. per la categoria OG11, se oggi le lavorazioni eseguite ed effettivamente contabilizzate per le categorie OS3, OS28, e OS30 corrispondono a percentuali differenti da quanto prevede lo stesso D.p.r. 207/2010 ?
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Nel caso di una procedura per la selezione degli o.e. da invitare ad una procedura di gara per la quale sono previsti lavori in cat. OS28 per € 735.000 ed in cat. OS30 per € 110.000 una ditta ha dichiarato di possedere la qualificazione necessaria esibendo la certificaizone per lavri OS28 cl. II, OG11 cl. I e OS30 cl. I adducendo la possibilità di avvalersi dell'assorbimento reciproco tra la cat. OS28 e la cat. OS30. Si ritiene che la classificazione dimostrata dall'operatore economico risulti sufficiente per coprire la qualificazione richiesta in ragione del principio di assorbimento tra le categorie OG11 e OS28, OS30 e OS3.
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