Giurisprudenza e Prassi

GARE SOTTOSOGLIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE: L'ERRORE DELLA SA NELL'AVVIO DI UN CONTRADDITTORIO SULL'OFFERTA NON CREA UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO (54)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici sotto-soglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, l'applicazione dell'art. 54, comma 1, D.Lgs. 36/2023 configura un'ipotesi di esclusione automatica vincolata e non discrezionale laddove ricorrano i presupposti numerici delle offerte ammesse. Ne consegue che la rettifica del procedimento effettuata in autotutela per correggere l'erroneo avvio della verifica di congruità ordinaria deve ritenersi pienamente legittima, in quanto volta a ripristinare la corretta applicazione delle norme.

"L’art. 54, comma 1, d. lgs n. 36/2023, statuisce che “nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Con la disposizione de qua il legislatore del codice ha previsto, in omaggio alla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria sul punto, un’espressa deroga al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, disciplinato dal successivo art. 110, purché: l'appalto abbia a oggetto lavori e servizi, l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'importo della commessa sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e non vi sia un interesse transfrontaliero certo.

In caso di sussistenza di tutti i requisiti de quibus la stazione appaltante è, quindi, tenuta a inserire nella lex specialis di gara l'espressa previsione che, qualora le offerte siano pari o superiori a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle proposte anomale e, qualora non opti per il sorteggio, il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia, dovrà essere individuato tra i tre previsti dall'allegato II. 2 del codice (così, tra le tante, Tar Piemonte, I, 15 maggio 2024, n. 514; Tar Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2025, n. 21755).

[...] nessun legittimo affidamento della ricorrente è stato in tal modo violato in quanto non può considerarsi in alcun modo legittimo l’affidamento dalla stessa riposto nell’applicazione di una procedura, quale quella della valutazione della congruità delle offerte ex art. 110 cod.app., erroneamente avviata dalla commissione perché in aperto contrasto con le norme della lex specialis e dell’art. 54 cit., previste per la fattispecie in esame."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)