RISERVE, ATTO DI SOTTOMISSIONE E RISARCIMENTO PER ANOMALO ANDAMENTO LAVORI
In tema di appalti pubblici, la firma di un atto di sottomissione ad una variante non preclude l'esercizio del diritto di riserva, poiché tale atto mira solo a regolare l'esecuzione di nuove lavorazioni e non ha efficacia transattiva automatica. Ai fini della tempestività delle riserve, l'eccezione di decadenza deve essere sollevata tempestivamente dalla Stazione Appaltante, pena la sanatoria del vizio qualora la Direzione Lavori abbia risposto nel merito.
"La sottoscrizione dell’atto di sottomissione ad una variante ha infatti la finalità di consentire la realizzazione di nuove opere nell’ambito della stipulazione originaria, ma non ha efficacia transattiva di controversie insorte o abdicativa di future pretese, salvo che dall’atto emerga una esplicita rinunzia in tal senso.
[...]
In particolare, secondo quanto affermato anche di recente, dalla Suprema Corte “Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di buona fede e di affidamento dell’appaltatore, vanno indicati, come ritenuto anche dalla dottrina, i seguenti atti: verbale di consegna dei lavori; libretti delle misure, liste settimanali, conto finale; verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori; ordini di servizio; verbale di ultimazione dei lavori.
Per questa Corte, poi, in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere intesa quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare” (Cfr. Cass. Civ. n. 4893/2026, che richiama anche Cass. Civ. N. 10603/2024).
È dunque escluso che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione possa comportare un’implicita rinuncia a far valere le riserve.
Devesi inoltre osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché - secondo quanto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire - “l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili” (Cass. Civ. n. 1637/2006)."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

