GLI SCOSTAMENTI DAI COSTI MEDI TABELLARI NON DETERMINANO AUTOMATICAMENTE L'ANOMALIA SE L'OPERATORE DIMOSTRA ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE E UTILE CAPIENTE (110)
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta non mira a individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Nelle concessioni di servizi, tale verifica assume connotazioni ancor più discrezionali in quanto deve controllare l'attendibilità di una previsione economico-finanziaria condizionata da una rilevante componente previsionale e dal rischio operativo.
"[...] il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell’azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala (Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053). La valutazione della congruità dell'offerta deve essere pertanto eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile; risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa (Consiglio di Stato, 16 maggio 2025, n. 4229)
[...]
più in generale, per quanto concerne l’esegesi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 (a mente del quale “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”) questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento secondo il quale i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso percentuale offerto dai concorrenti per definire l’importo contrattuale (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 447, alle cui argomentazioni interamente ci si richiama), orientamento espresso anche nel parere MIT 2505/2024, espressamente richiamato nella lex specialis (cfr. disciplinare, pag. 9, ove si legge “il presente disciplinare nonché la piattaforma di gara recepiscono le indicazioni fornite con parere MIT. 2505/2024”)."
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