REVOCA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE BENEFICIARIA: E' UN ATTO DI AUTOTUTELA PRIVATISTICA
In tema di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di opere, la revoca disposta dall'Amministrazione (Amministrazione Regionale) a causa dell'inerzia del beneficiario (Ente Comunale) nell'affidamento dei lavori configura una fattispecie di inadempimento contrattuale di natura privatistica.
In sede di accertamento negativo, grava sul beneficiario l'onere di dimostrare la sussistenza di cause impeditive non imputabili, non potendo la mera "farraginosità" dell'agire amministrativo giustificare il mancato rispetto dei termini di ragionevolezza temporale.
"Nel caso di specie, infatti, tra la concessione del finanziamento e l’intervenuta revoca sono passati all’incirca 8 anni senza che il comune attore abbia proceduto ad affidare i lavori entro un termine ragionevole. In ciò insta non già una decadenza legale o convenzionale, bensì una revoca privatistica che nell’economia della fattispecie si fonda sull’inadempimento del Comune stesso al pari dell’effetto della diffida ad adempiere."
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